Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L.
78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione telematica dei dati relative
alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate nel trimestre di
riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette
doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.
A regime, la trasmissione telematica dei dati
dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione
della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.
Il decreto prevedeva – in
fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre
dovesse essere effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017; tale scadenza
transitoria pareva del tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo
trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di quasi due mesi), ragion per cui
il decreto milleproroghe ha previsto, solo per l’anno 2017:
· un
accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;
· la
scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio
2018 per il secondo semestre 2017.
Successivamente il primo trimestre scadrà al 31 maggio e il secondo trimestre al 16 settembre ( per l'anno 2017 scadono cumulativamente al 16 settembre 2017).
Il terzo trimestre scadrà il 30 novembre e il quarto trimestre il 28 febbraio ( per l'anno 2017 scadono cumulativamente il 28 febbraio 2018).
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica
delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce
l’ulteriore obbligo di trasmissione
telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai
fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà
seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime
per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.
La disposizione normativa precisa che restano
fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle
liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente
liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
È importante notare che in relazione a tale
secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già
per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.
Il primo trimestre scade il 31 maggio, il secondo trimestre scade il 16 settembre, il terzo trimestre scade il 30 novembre e il quarto trimestre scade il 28 febbraio.