Dal 1 marzo 2017 lettere d'intento da rivedere
<span style='font-family:"PT Sans",sans-serif'>
<span style='font-family:"PT Sans",sans-serif'>Con il recente
provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha
approvato un nuovo modello DI con le relative istruzioni al fine di eliminare –
con una dichiarata finalità antievasione - la possibilità di indicare, tra le
diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle
dichiarazioni di intento. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni,
entrambe legate alla indicazione di un importo entro il quale è possibile
emettere fattura senza applicazione dell’Iva.
<span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"PT Sans",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:
IT;mso-bidi-language:AR-SA'>Per quegli esportatori abituali, quindi, che alla
fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di intento da
inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture
senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c),
D.P.R. 633/1972, indicando la validità per le operazioni comprese dal --/-- al --/-- , dovranno
ripresentare il nuovo modello che non consente più tale scelta..
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