Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi

Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi

Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015. Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investi­menti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

È previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo unitario di € 10.000.

Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co.53 dell’art.1 L. n.244/07. Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

L’impresa decade dall’agevolazione quando:

  • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

  • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strut­ture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.


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