Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi
Viene
introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Gli
investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e
fino al 30 giugno 2015. Il
credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni
strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi
di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sono
ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5
anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali
nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare
è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore.
Per
le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito
d’imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al
valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo
d’imposta.
È
previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo
unitario di € 10.000.
Il
credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di
pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi
nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir. Il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e
non è soggetto al limite di cui al co.53 dell’art.1 L. n.244/07.
Ai
fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è
fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta
successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
L’impresa
decade dall’agevolazione quando:
- l’imprenditore
cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità
estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di
imposta successivo all’acquisto;
- i
beni oggetto degli investimenti sono
trasferiti, entro il termine di cui all’art.43, co.1 d.P.R.
n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello
Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario
dell’agevolazione.
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